DECRETO LEGGE 24/2022 DEL 25 MARZO 2022

GREEN PASS

Dal 1° aprile 2022 entra in vigore il decreto legge n. 24/2022 e cambiano le regole sul Green Pass.

  • Nessun green pass: uffici pubblici, Posta, banche, mezzi pubblici, negozi di parrucchiere, ristoranti all’aperto, musei, centri termali e culturali e alberghi.
  • Green pass base: per accedere ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile. Lo stesso vale per mense, ristoranti al chiuso, concorsi pubblici, eventi sportivi all’aperto, aerei, navi, traghetti e treni.
  • Green pass rafforzato: fino al 30 aprile per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive) al chiuso, spogliatoi e docce, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso, feste, comprese quelle dopo le cerimonie, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo e discoteche, cinema, teatri, palazzetti dello sport, strutture sanitarie.

Resta comunque in vigore la sospensione dal lavoro senza retribuzione per tutti i lavoratori senza il green pass, che nelle aziende private potranno essere sostituiti fino al 30 aprile. Chi accede alla propria sede di lavoro senza la certificazione verde, rischia sempre la sanzione da 600 a 1.500 euro, sempre fino al 30 aprile (oltre a eventuali sanzioni disciplinari decise dal datore di lavoro).

Restano valide tutte le misure (misurazione temperatura, registro,….) adottate, all’interno degli uffici, per l’emergenza covid.

VACCINO

 Resta valido l’obbligo di vaccino per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 fino al 15 giugno.

Anche il personale scolastico e universitario, del comparto difesa e sicurezza, della polizia penitenziaria, deve completare il ciclo vaccinale con la dose booster entro il 15 giugno 2022, come requisito essenziale per lavorare. C’è però una novità: gli insegnanti no vax non saranno sospesi dal servizio, ma dovranno essere adibiti ad attività di supporto alla scuola.

I lavoratori con più di 50 anni del settore pubblico e del privato possono presentarsi al lavoro, dal 25 marzo (data di entrata in vigore del Dl 24/2022), con il green pass base, cioè anche solo facendo un tampone ogni 48 ore. Resta però l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno ed è confermata la sanzione di Euro 100.

MASCHERINE

 La mascherina resta obbligatoria al chiuso fino al 30 aprile, escluse le abitazioni private, quando non sia possibile mantenere il distanziamento. Al lavoro basterà la mascherina chirurgica. Mentre la Ffp2 resta obbligatoria sui mezzi di trasporto, funivie chiuse, cinema, teatri e competizioni sportive.

A scuola l’obbligo di mascherina chirurgica è esteso fino alla fine dell’anno scolastico.

QUARANTENA

Dal 1° aprile andrà in quarantena solo chi è contagiato dal Covid. I contatti stretti di un positivo, che fino a oggi potevano applicare l’autosorveglianza solo se protetti dal booster o guariti/ vaccinati da meno di 120 giorni, ora applicheranno tutti l’autosorveglianza per 10 giorni, con la necessità di indossare la mascherina Ffp2 al chiuso e di fare il tampone dopo 5 giorni (o prima se compaiono i sintomi).

LAVORO AGILE/SMART WORKING

Sino al 30 giugno ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto “lavoro agile” in modalità semplificata, in sostanza senza accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente.

Le modalità attualmente in vigore per la comunicazione semplificata dello smart working vengono confermate fino alla data del 30 giugno.

Fino alla nuova scadenza, quindi, la trasmissione dei dati relativi allo smart working nel settore privato devono essere effettuate tramite la procedura semplificata già in uso, con la modulistica e l’applicativo che il Ministero del Lavoro ha messo a punto, e senza necessità di allegate un accordo con il lavoratore.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui