08 Giu DIFFERENZA TRA RAPPORTO DI AGENZIA, DI PROCACCIATORE D’AFFARI E ISTITUTI APPLICABILI
In una recente sentenza la Cassazione è tornata a chiarire la differenza tra il rapporto di agenzia e quello di procacciatore d’affari e i relativi istituiti applicabili.
In particolare, la Corte ha posto l’accento sul carattere di abitualità, continuità e stabilità dell’attività o meno per concludere se il rapporto sia di agenzia o di procacciatore d’affari.
Infatti, nel caso in cui l’attività sia posta essere in modo stabile, abituale e continuo il rapporto si può qualificare come di agenzia.
Mentre nel rapporto di procacciatore d’affari il collaboratore svolge la propria attività in modo non continuativo, non abituale, ma in modo saltuario.
Ne discende che nel caso di rapporto di procacciatore d’affari, possono trovare applicazione solo alcuni istituti del rapporto di agenzia come il diritto alle provvigioni. Mentre non sono applicabili al rapporto di procacciatore d’affari gli istituiti come l’indennità di mancato preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità prevista nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
PRECISAZIONI SU COME FARE DOMANDA PER L’INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE INNALZATO ALL’’80% DELLA RETRIBUZIONE LORDA PER MASSIMO UN MESE.
I genitori lavoratori dipendenti che hanno concluso il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 possono usufruire del congedo parentale pagato all’80% della retribuzione per la durata di un mese sino al sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di adozione o affidamento.
Per poter usufruire di tale congedo i genitori lavoratori dipendenti dovranno fare richiesta accedendo tramite SPID al sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), accedere alla pagina servizi “Congedi, permessi e certificati” presente nella sezione Lavoro”.
In alternativa è possibile fare richiesta rivolgersi a un patronato oppure tramite contact center ai numeri 803164 da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile.
CONFERMA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA CHE PREVEDE UN NUOVO REGIME SANZIONATORIO NEL CASO DI OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUITI PREVIDENZIALI
La nuova disciplina introdotta con la norma entrata in vigore il 5 maggio 2023 (Decreto Legge 48 del 2023) che prevede, nel caso di mancato versamento dei contributi per un importo complessivo annuale inferiore a 10.000,00 euro, la sanzione amministrativa di ammontare da una volta e mezza a quattro volte l’importo dei contributi non versati, invece della sanzione di ammontare tra Euro 10.000,00 e 50.000,00 indipendente dell’ammontare dei contributi non versati, si applica retroattivamente anche per le omissioni poste in essere in data precedente all’entra in vigore del decreto.
AUMENTO INDENNITÀ PREVISTA PER I TIROCINANTI ADERENTI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI
Con comunicazione del 25 maggio 2023 L’ANPAL ha statuito l’innalzamento da 300 a 500 euro dell’indennità prevista per i tirocinanti aderenti a programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.
L’importo aggiornato di euro 500,00 potrà essere corrisposto a partire dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023.
I BUONI CARBURANTE SONO ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE E SONO ESENTI DA TASSAZIONE
Alla luce dei numerosi interventi normativi a favore dei lavoratori, precisiamo come i bonus carburante riconosciuti nell’anno 2023 sino all’importo di 200 euro, sono assoggettati a contribuzione ed esenti pertanto solo da tassazione.
Mentre i fringe benefit riconosciuti sino all’importo di Euro 3.000,00 nel 2023 a genitori dipendenti con figli a carico sono esenti sia da tassazione sia da contribuzione.
Un datore di lavoro potrà erogare fringe benefits, tra cui anche buoni carburanti sino al valore di 3.000,00 euro che non saranno soggetti a tassazione e contribuzione e in aggiunta potrà riconoscere buoni carburante sino all’importo di 200 euro che saranno assoggettati a contribuzione e non a tassazione.
I CONTRIBUTI NON SONO DOVUTI NEL CASO DI REINTEGRA A SEGUITO DI LICENZIAMENTO ANNULLATO
La Cassazione precisa come nel caso di reintegra nel posto di lavoro a seguito dell’annullamento del licenziamento, il datore di lavoro non dovrà provvedere al versamento dei contributi sugli importi non corrisposti dalla data del licenziamento sino alla reintegra in quanto il rapporto di lavoro si considerava interrotto durante il suddetto periodo e quindi manca il presupposto per il versamento dei contributi.
Quindi solo nel caso di licenziamento nullo o inefficacie, il datore di lavoro dovrà pagare i contributi in quanto in questi casi il rapporto non si considera mai interrotto.
NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al DLgs. 81/2008, con particolare riferimento alla:
- figura del medico competente;
- estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;
- verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro.
Modifiche alla disciplina del medico competente
Si richiede al datore di lavoro di nominare il medico competente non solo nei casi già previsti dalla normativa in materia di sicurezza, ma anche laddove la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Invece, si richiede al medico competente:
- in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- in caso di grave impedimento, che ne precluda temporaneamente gli adempimenti, che comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso degli idonei requisiti.
Ulteriore applicazione delle misure per i cantieri mobili e temporanei
Con riferimento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione regolati in termini generali dal Titolo III del DLgs. 81/2008, il provvedimento in esame estende a determinate categorie di soggetti (perlopiù ai lavoratori autonomi) l’utilizzo di idonee opere provvisionali conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.
Verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro
Viene modificato l’art. 71 del DLgs. 81/2008, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro. In sintesi, si stabilisce che i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.
Nel contempo, il provvedimento in esame modifica l’art. 72 del DLgs. 81/2008, stabilendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, acquisisca e conservi agli atti un’autodichiarazione dell’utilizzatore che attesti l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico per l’utilizzo, effettuati ai sensi di legge.
controlli sulla Formazione dei lavoratori
Viene integrato l’art. 37 co. 2 del DLgs. 81/2008 al fine di garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione, nonché il controllo in merito al corretto svolgimento dell’attività formativa e al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei lavoratori destinatari della stessa.
Novità in materia di formazione del datore di lavoro
Si interviene con riferimento alla formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, modificando gli artt. 73 e 87 del DLgs. 81/2008.
In sintesi, si obbliga il datore di lavoro di effettuare la propria formazione e il proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro.
In caso di mancato adempimento del citato obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente, si prevede l’applicazione della pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda di importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
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