DL 18.10.2023 N. 145 (C.D. “COLLEGATO” AL DDL. DI BILANCIO 2024 O DECRETO “ANTICIPI”) – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 15.12.2023 N. 191

PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 145/2023, ad esclusione di quelle riguardanti le locazioni turistiche e le locazioni brevi, che saranno analizzate in una successiva circolare.

1. FRINGE BENFIT – NUOVA MODALITA’ DI DETERMINAZIONE PER I PRESTITI AI DIPENDENTI 

I co. 3-bis e 3-ter dell’art. 3 del DL 145/2023, inseriti in sede di conversione in legge, intervengono sull’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, modificando la modalità di calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti.

  • distinzione tra tasso fisso e variabile

In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, si assume il 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno);
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

La nuova disciplina distingue quindi il TUR da prendere a riferimento per il calcolo. In particolare:

  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello alla data di concessione del prestito;
  • per i prestiti a tasso variabile, rileva il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

    1.2 Decorrenza

La nuova modalità di determinazione è applicabile già dal periodo d’imposta 2023 (periodo d’im­posta in corso al 17.12.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023).

2. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – PROROGA DELLE RATE

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi af­fidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

Il 31.10.2023 e il 30.11.2023 sono scadute le prime due rate relative alla rottamazione dei ruoli.

In base all’art. 4-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, i suddetti pagamenti si considerano tempestivi se avvengono, in unica soluzione, entro il 18.12.2023.

Rammentiamo che l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme determina l’ineffica­cia della rottamazione, quindi riemergerebbe il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

3. SOGGETTI UBICATI NEI COMUNI TOSCANI ALLUVIONATI DI NOVEMBRE – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI

L’art. 21-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto che, per i soggetti che alla data del 2.11.2023 avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni toscani indicati nell’Allegato 1 al decreto, colpiti da eventi alluvionali, i versamenti e gli adempimen­­ti scaduti nel periodo compreso tra il 2.11.2023 e il 17.12.2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18.12.2023.

   3.1 Ambito territoriale

Le disposizioni dell’art. 21-bis del DL 145/2023 si applicano in relazione ai Comuni, ubicati nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, elencati nel relativo Allegato 1, che vengono di seguito riportati.

COMUNE PROVINCIA
BARBERINO DI MUGELLO FI
BORGO SAN LORENZO FI
CALENZANO FI
CAMPI BISENZIO FI
CAPRAIA E LIMITE FI
CERRETO GUIDI FI
EMPOLI FI
FIRENZUOLA FI
FUCECCHIO FI
MARRADI FI
MONTELUPO FIORENTINO FI
PALAZZUOLO SUL SENIO FI
SCARPERIA E SAN PIERO FI
SESTO FIORENTINO FI
SIGNA FI
VINCI FI
VICCHIO FI
COLLESALVETTI LI
LIVORNO LI
ROSIGNANO MARITTIMO LI
BIENTINA PI
CALCINAIA PI
CASCIANA TERME LARI PI
CASCINA PI
CASTELFRANCO DI SOTTO PI
CHIANNI PI
CRESPINA LORENZANA PI
FAUGLIA PI
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO PI
PISA PI
PONSACCO PI
PONTEDERA PI
SAN GIULIANO TERME PI
SAN MINIATO PI
SANTA CROCE SULL’ARNO PI
SANTA MARIA A MONTE PI
VECCHIANO PI
CANTAGALLO PO
CARMIGNANO PO
MONTEMURLO PO
POGGIO A CAIANO PO
PRATO PO
VAIANO PO
VERNIO PO
AGLIANA PT
CHIESINA UZZANESE PT
LAMPORECCHIO PT
LARCIANO PT
MARLIANA PT
MASSA E COZZILE PT
MONSUMMANO TERME PT
MONTALE PT
MONTECATINI TERME PT
PESCIA PT
PIEVE A NIEVOLE PT
PISTOIA PT
PONTE BUGGIANESE PT
QUARRATA PT
SAN MARCELLO PITEGLIO PT
SERRAVALLE PISTOIESE PT
UZZANO PT

   3.2 Ambito applicativo

Il differimento al 18.12.2023 si applica:

  • ai versamenti tributari, ivi comprese le ritenute alla fonte di cui al DPR 600/73 (tutte, non solo quelle relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24) e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
  • ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e di premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • agli adempimenti tributari e a quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino nei Comuni indicati, anche per conto di aziende e clienti non operanti in tali Comuni;
  • ai versamenti e adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. da 153 a 158 e da 166 a 221 della L. 197/2022, scaduti nel periodo dal 2.11.2023 al 17.12.2023, ad esempio la terza rata degli importi dovuti al fine di fruire del c.d. “ravvedimento operoso speciale” scaduta il 30.11.2023.

Quanto ai versamenti dovuti entro il 16.12.2023, il differimento non comporta un effettivo beneficio in quanto il termine, cadendo di sabato, slitta in via ordinaria al successivo lunedì 18.12.2023.

4. POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 del­la L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla li­qui­dità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che com­pongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

 Il regime di non imposizione si applica ai redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR e ai redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 co. 1 lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies). Sono, invece, escluse dal regime in questione le seguenti tipologie di redditi:

  • i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del con­tribuente;
  • i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti da partecipazioni che sono considerate “qualificate” ai sensi della lett. c) co. 1 dell’art. 67 del TUIR.

Novità introdotte dal DL 145/2023

Con l’art. 8-quinquies del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, viene ampliata la possibilità per i contribuenti di investire in più piani di risparmio a lungo termine (PIR).

In particolare, viene previsto che:

  • resta ferma l’unicità dei PIR c.d. “ordinari”, ma può essere superata attraverso la costituzione di ulteriori piani presso il medesimo intermediario o impresa di assicurazione;
  • per i PIR c.d. “alternativi”, ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani anche con intermediari finanziari diversi, mantenendo i limiti di 300.000,00 euro annui e di 1.500.000,00 euro complessivi.

Prima della modifica normativa in argomento risultava solo possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR alternativo.

Si conferma, poi, che un PIR c.d. “alternativo” non può essere comunque cointestato a più persone.

5. RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – ULTERIORE PROROGA

Con l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’e­sclu­sione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ef­fettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).

Con l’art. 5 del DL 145/2023, come modificato in sede di conversione in legge, i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulterior­mente differiti.

   5.1 Termine per la domanda 

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

In base al testo originario del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.

   5.2 Termini di pagamento 

Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

   5.3 Revoca della domanda

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.

Le modalità per la revoca saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

6. SOSTITUTI D’IMPOSTA – DEMATERIALIZZAZIONE DEI MODELLI 730-1 – SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO

L’art. 4-quinquies co. 1 e 2 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 37 co. 2-bis del DLgs. 241/97, elimina l’obbligo, in capo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale:

  • di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

I suddetti obblighi, introdotti dall’art. 2 del DL 73/2022, si sarebbero dovuti applicare a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023, da trasmettere l’anno prossimo.

La “marcia indietro” in esame sembra causata dalle difficoltà di garantire il rispetto della privacy dei lavoratori che presentano i modelli 730 nei confronti del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro) in relazione all’invio telematico da parte di quest’ultimo di dati “sensibili” relativi, ad esempio, alle convinzioni religiose o all’adesione a partiti politici, che possono emergere dai modelli 730-1.

7. NOVITA’ IN TEMA DI FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI 

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 sono state inserite due disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici.

    7.1 Abrogazione dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema Tessera Sanitaria

Con l’art. 4-quinquies co. 3 del DL 145/2023 è stato abrogato l’obbligo di trasmissione dei corrispet­tivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L’obbligo sarebbe dovuto decorrere dal­l’1.1.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.

   7.2 Consultazione delle fatture elettroniche ricevute da consumatori finali

Per effetto della modifica all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 operata dall’art. 4-quinquies co. 4 del DL 145/2023, è stata eliminata la necessità, da parte dei consumatori finali, di manifestare un’e­splicita richiesta per l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Il cessionario o committente non soggetto passivo IVA potrà quindi reperire le fatture elettroniche ricevute all’interno della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza una previa adesione.

8. CREDITO DI IMPOSTA PER IL SETTORE MUSICALE – INCREMENTO DEL LIMITE MASSIMO 

L’art. 13-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, incrementa l’importo massimo del credito d’imposta per il settore musicale riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, disciplinato dall’art. 7 del DL 91/2013.

Il credito d’imposta è quindi riconosciuto:

  • in misura pari al 30% dei costi agevolabili;
  • fino all’importo massimo di 2.000.000,00 di euro nei tre anni d’imposta (in luogo del precedente limite massimo di 1.200.000,00 euro).

L’agevolazione si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9. EVENTI ALLUVIONALI IN TOSCANA DI NOVEMBRE 2023 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI 

L’art. 13-quater co. 1 – 2 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende alle imprese esportatrici localizzate nei territori della Toscana col­piti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2.11.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la misura prevista dall’art. 10 del DL 61/2023 (relativo agli alluvionati di maggio 2023 delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana), consistente nell’erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni diretti subiti in conseguenza dei predetti eventi.

La misura è estesa anche alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da forniture a imprese esportatrici.

10. ALIQUOTA IVA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

L’art. 4-ter del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, “in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.

I suddetti prodotti, a prescindere dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, vengono ricompresi nell’ambito applicativo del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”.

Non si applica ai prodotti in commento l’esclusione prevista dal richiamato n. 80) della Tabella A, parte III, per gli “sciroppi di qualsiasi natura”.

11. REGIME DI ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURUGIA ESTETICA 

L’art. 4-quater del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con fi­nalità di diagnosi e cura.

   11.1 Ambito applicativo

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72:

  • alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica;
  • solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

   11.2 Decorrenza ed efficacia

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, vale a dire dal 17.12.2023.

Resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.

12. ASSISTENZA DURANTE LE VERIFICHE FISCALI 

Durante la verifica fiscale il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti tributarie (dottore commercialista, avvocato).

In base all’art. 8-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, rimane fermo che il contribuente può essere rappresentato da un procuratore generale o speciale, che non necessariamente deve essere un soggetto abilitato alla difesa.

Se la procura è conferita al coniuge o a parenti/affini entro il quarto grado oppure ad uno dei dipendenti dalla persona giuridica, la procura può non essere autenticata.

Invece, come di consueto, se la procura è conferita ad un soggetto abilitato alla difesa, la procura è autenticata dal professionista stesso.

13. TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E ADESIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’art. 4-quinquies del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 1-bis co. 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, stabilendo che, ai fini dell’adesione alla proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 63 del DLgs. 14/2019, con falcidia del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria, al ricorrere di alcune condizioni, si rende necessario il parere di una struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate, da definire con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Ciò però al ricorrere di tre condizioni:

  • che la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • che l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia e preveda una “falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori”;
  • che l’entità di detta falcidia superi una soglia di significatività da individuarsi mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La decorrenza della modifica dovrà essere individuata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che comunque sarà applicata alle proposte di transazione presentate a partire dall’1.2.2024.

14. PROROGA DELLO “SMART WORKING” PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI “UNDER 14”

L’art. 18-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2023 al 31.3.2024 il diritto al lavoro agile (c.d. “smart working”) previsto dall’art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per:

  • i lavoratori genitori con figli “under 14”;
  • i soggetti maggiormente esposti al rischio.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se non siano forniti dal datore di lavoro.

   14.1 Genitori lavoratori con figli “under 14

Il diritto dei lavoratori genitori con figli “under 14” a svolgere la prestazione in modalità agile spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro ge­ni­tore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o ces­sazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

   14.2 Lavoratori maggiormente esposti al rischio

L’art. 90 co. 1 del DL 34/2020, al secondo periodo, dispone che il diritto allo smart working spetti, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a ri­schio di contagio COVID-19, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

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