NOVITÀ SULLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Ricordiamo che a partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in particolare:

  1. ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO CON PIÙ DI 30 ANNI DI ETÀ NON DISABILI

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
  • a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.L.gs 29.12.2021 n. 230.

È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

  1. ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAGLI ASCENDENTI CONVIVENTI

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (per ascendenti si intende genitori o nonni). Pertanto, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione ai seguenti familiari: coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 

  1. ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON FAMILIARI ALL’ESTERO

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

  • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in relazione ai familiari residenti all’estero.

 Vi invitiamo pertanto a comunicarci eventuali variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione compilando l’apposito modulo “detrazioni 2025” qui allegato (All. 1), anche se vi troviate nelle condizioni di non poter più usufruire delle detrazioni per alcuni dei famigliari che si trovano in una delle situazioni sopra descritte comunicandoci eventuali dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero) secondo quanto riportato sopra.

Vi invitiamo inoltre a compilare gli altri moduli “trattamento integrativo” (All. 2)e “ulteriore detrazione 2025” (All. 3) che alleghiamo alla presente, se non ancora fatto.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui