Sospensione Versamenti Aprile e Maggio 2020

Il decreto legge n. 23 dell’8 Aprile 2020, ha previsto la sospensione dei versamenti per:

  • IVA
  • Ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • Contributi previdenziali, anche quelli trattenuti ai dipendenti
  • Premi assicurativi obbligatori

da pagare tramite gli F24 di Aprile e di Maggio 2020, per i contribuenti (imprese, autonomi, professionisti) con meno di 50 milioni di ricavi o compensi annui, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e successivamente nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Per gli over 50 milioni la riduzione è del 50%.
I contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di ricavi e compensi di 50 milioni.
Il pagamento degli F24 viene posticipato al 30 giugno 2020 e potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese.
E’ confermata la verifica incrociata da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL al fine di monitorare se coloro che hanno sospeso il pagamento dell’F24 ne avessero effettivamente i requisiti, pertanto è necessario prestare attenzione alla corretta verifica della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
A nostro parere al fine di verificare chi potrà usufruire della sospensione si dovranno mettere a confronto le liquidazioni IVA dei mesi di Marzo e Aprile dei due anni.
Si segnala inoltre che il Decreto considera tempestivi i pagamenti che erano dovuti entro il 20 marzo 2020, sulla base della precedente disposizione prevista dall’articolo 60 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020, se effettuati entro il 16 aprile 2020. E’ consigliabile, pertanto, effettuare una verifica qualora non siano stati effettuati dei pagamenti dovuti al 20 marzo 2020, in modo da poter ottemperare al versamento senza incorrere in sanzioni. Tra i pagamenti dovuti a quella data segnaliamo, a titolo esemplificativo, la rata relativa ad IRES ed IRAP o il versamento della tassa di concessione governativa che ogni società paga all’Agenzia delle Entrate per ottenere bollatura e vidimazione dei libri sociali.
In presenza di ulteriori novità e/o precisazioni sarà nostra premura tenervi informati.

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