Nuove regole dichiarazioni di intento

A seguito del provvedimento n.96911/2020 del 27/02/2020 emanato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 02/03/2020 cambiano le regole relative alla gestione delle dichiarazioni di intento, che permettono di godere della non applicabilità dell’IVA su alcune operazioni e per alcuni soggetti che ne hanno diritto.

1. Eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di inviare copia della dichiarazione di intento e relativa ricevuta di invio telematico al proprio fornitore

Fino al 01/03/2020 compreso, i clienti esportatori abituali, al fine di richiedere al proprio fornitore l’emissione di una fattura senza l’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera c del DPR 633/1972:

  • Predisponevano e inviavano, preliminarmente, all’Agenzia delle Entrate e poi al fornitore la dichiarazione di intento emessa, con allegata la ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;

Il fornitore, prima di emettere la fattura, senza applicazione dell’Iva, doveva:

  • ricevere copia della dichiarazione di intento dal proprio cliente unitamente alla ricevuta di invio telematico della stessa;
  • verificare l’effettiva presentazione della dichiarazione di intento tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito della modifica normativa e all’emanazione del suddetto Provvedimento, a partire dal 02/03/2020, il cliente esportatore abituale è tenuto solo alla predisposizione ed invio telematico della dichiarazione di intento, utilizzando il nuovo modello, all’Agenzia delle Entrate, mentre non avrà più l’obbligo di inviare al proprio fornitore la copia della dichiarazione di intento e relativa ricevuta di invio telematico.

Gli obblighi del fornitore non hanno sostanzialmente subito variazioni:

  • prima di emettere fattura senza applicare l’iva, dovrà necessariamente verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte del cliente esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate. A tal fine dovrà accedere al proprio Cassetto Fiscale, un servizio dell’Agenzia delle Entrate, che può essere consultato direttamente dal soggetto interessato tramite i servizi Fisconline/Entratel oppure dal proprio intermediario a cui è stata conferita delega per la sua consultazione.

2. Eliminazione del registro delle dichiarazioni di intento emesse/ricevute

I registri su cui annotare le dichiarazioni di intento sono stati soppressi.

3. Indicazione in fattura dei riferimenti della dichiarazione di intento dell’esportatore abituale

Fino al 01/03/2020, per le fatture emesse senza applicare l’iva sulla base delle dichiarazioni di intento ricevute, era obbligatorio indicare in fattura il numero e la data della dichiarazione di intento emessa dal proprio cliente esportatore abituale.

Dal 02/03/2020, invece, in fattura dovranno essere indicati gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione di intento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, dato visualizzabile nel già citato cassetto fiscale.

In ogni caso, per una più semplice e veloce gestione della fatturazione, si consiglia di richiedere comunque ai propri clienti copia delle dichiarazioni di intento, con allegata la ricevuta di invio telematico, considerando anche il fatto, che è nel loro interesse ricevere le fatture senza applicazione dell’iva.

4. Nuovo regime Sanzionatorio

In caso di cessioni/prestazioni, a seguito presenza di dichiarazione d’intento, effettuate senza aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile al fornitore, dell’esportatore abituale, la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui