Dpcm 8 marzo 2020 – misure per aziende e lavoratori

Con decreto (in allegato) del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Regione Lombardia, per alcune Province del Nord Italia, oltre che per Rimini e Pesaro e Urbino, e per il territorio nazionale al fine di fronteggiare la diffusione del Virus COVID19 (coronavirus).

N.B. Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020

In sintesi, e fra le altre disposizioni, il decreto impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori richiamati dal decreto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Vige in ogni caso il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie e adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti.

Le indicazioni minime per i cittadini, imprese e lavoratori, tra l’altro, prevedono:

  • È consentito recarsi al lavoro senza limite alcuno, sia all’interno delle aree attenzionate che all’esterno, fermo restando la comprovata sussistenza di esigenze lavorative da autocertificare a richiesta degli organi di vigilanza.
  • Per gli abitanti di centri ove non ci sono negozi è consentito recarsi nel centro più vicino per provvedere agli acquisti necessari per la vita quotidiana.
  • Sono consentiti gli spostamenti per le cure ospedaliere, ambulatoriali, l’approvvigionamento di farmaci.
  • È consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Non sono al momento previsti posti di blocco stradali.
  • Non c’è il blocco delle merci in modo da consentire alle aziende di poter proseguire l’attività.
  • I supermercati continueranno ad essere riforniti.
  • Per tutte le attività lavorative che richiedono assembramento di persone (per esempio sala di attesa), il titolare deve adottare le precauzioni necessarie a garantire la distanza minima prescritta.
  • Non c’è nessuno stop a treni e aerei, resta la disposizione che invita a partire solo se strettamente necessario.
  • Bus, tram e metropolitane restano regolarmente in funzione, resta valida la richiesta di osservare la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l’altra.

Cosa possono fare le aziende di fronte alla situazione di emergenza derivante dalle disposizioni appena emesse:

1. Fruizione di ferie e permessi: è la forma più immediata e diretta per porre i lavoratori in congedo e superare l’attuale stato di crisi sanitaria oltre che per il conseguente calo dell’attività lavorativa che potrebbe presentarsi. Il Decreto raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Non è prevista una particolare procedura se non quella della comunicazione al lavoratore. Da tener presenti le disposizioni del CCNL in materia di determinazione del periodo feriale, benchè il datore di lavoro abbia il potere di disporre delle ferie, anche forzate, secondo criteri di correttezza e buon senso.

2. Smart working (Lavoro Agile): Un’alternativa può essere usufruire, per tutti i datori di lavoro, del lavoro agile (c.d. Smart Working) in modo che l’attività lavorativa possa essere svolta da remoto anche in assenza di accordi individuale (che al di fuori dell’emergenza risultano obbligatori).

E’ prevista una comunicazione da inviare al Ministero del Lavoro tramite portale clicklavoro con elenco dei dipendenti che utilizzeranno questa modalità lavorativa. Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il dipendente in merito ai rischi generali e specifici connessi al lavoro agile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, legge 81/2017. Nel caso in cui siate interessati a tale alternativa lavorativa Vi preghiamo volercelo comunicare per effettuare gli adempimenti necessari sul portale del Ministero del Lavoro. 

3. Cassa integrazione guadagni: Per le aziende che risultano inquadrate dall’INPS fra quelle titolari del trattamento CIG, è possibile il ricorso alla Cassa Integrazione. L’intervento CIG potrà essere di due tipi, quello ordinario per le normali situazioni di crisi contingente, con le consuete modalità di consultazione sindacale preventiva e i tempi tecnici di avvio dei programmi di sospensione e quello invece dettato da eventi non prevedibili per i quali non è prevista consultazione sindacale anticipata.

Per le altre aziende sono allo studio programmi di intervento in deroga le cui linee guida fanno intravedere un’applicazione generalizzata dell’ammortizzatore sociale per le aziende incluse nelle aree individuate dal Decreto e interventi mirati per il resto del territorio nazionale.

4. Assenza dal lavoro per ordinanza pubblica: L’impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore comporta la retribuzione regolare per il lavoratore. Al momento questa eventualità è prevista solo per i comuni collocati all’interno delle zone cosiddette ‘Rosse’ e non per tutte le altre aree incluse nel Decreto 08/03/2020.

5. Sospensione attività aziendale: Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del Coronavirus rientra anche la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o i lavoratori residenti nelle aree interessate dal decreto. È il caso ad esempio delle attività per le quali siano previste limitazioni di orario o di accesso. I lavoratori sospesi, se non inclusi nello smart working o inseriti in un programma di smaltimento di ferie e permessi, hanno diritto alla normale retribuzione anche se non lavorano. L’alternativa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

6. Quarantena obbligatoria: I lavoratori posti in osservazione perché manifestano sintomi riconducibili al virus non possono ovviamente recarsi al lavoro. La gestione del caso è demandata al CCNL applicato, assimilabile ad un ricovero per altre patologie o interventi. La sua assenza sarà trattata come astensione dal lavoro per malattia, con le conseguenze del caso in materia di tutela della salute e conservazione del posto di lavoro.

 7. Quarantena volontaria: I soggetti che fanno ingresso in territorio sottoposti ad obblighi pubblici perché provenienti da zone a rischio epidemiologico, devono comunicare tale circostanza all’ASL, che provvede a comunicarlo all’autorità competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale scelta (quarantena volontaria) è motivata dal possibile contatto con soggetti a rischio e può dunque rappresentare un comportamento prudenziale rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, disciplinato come le normali astensioni obbligatorie per malattia.

8. Assenti per paura di contagio: Si tratta dell’unico caso in cui l’assenza dal luogo di lavoro è ingiustificata, tanto che possono adottarsi provvedimenti disciplinari fino anche al licenziamento.

È possibile che le comprovate esigenze lavorative o personali possano comprovate dalle autorità che vigileranno sull’applicazione del Decreto. La comprova potrà essere autocertificata secondo uno schema dichiarativo predisposto dal Ministero degli Interni.

Le aziende che comunque continuano l’attività lavorativa dovranno prevedere norme di regolamento interno su base precauzionale tese ad evitare gli assembramenti e garantire allo stesso tempo il rispetto di regole di igiene personale e dei luoghi di lavoro:

Nello specifico

  1. mantenersi a distanza di almeno 1 (un) metro gli uni dagli altri in qualsiasi circostanza all’interno dell’ambiente di lavoro e, in particolar modo, nei locali preposti a mensa, bagni e aree ristoro, in modo da evitare assembramenti;
  2. ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto e di affollamento; in particolare per le pause mensa: attuare misure di fruizione contingentata recandosi a mensa a “scaglioni” e disciplinando la fruizione del pasto in modo attento e consapevole;
  3. gli incontri e le riunioni che prevedano la presenza di un numero maggiore di 2 partecipanti sono vietati e vanno adottate in via privilegiata modalità di collegamento da remoto;
  4. previa valutazione del responsabile diretto, da compiersi caso per caso a seconda della reale opportunità e concrete modalità di svolgimento, potrà essere disposto lo smartworking in forma “semplificata” il ricorso agli istituti contrattuali quali ferie e permessi;
  5. sospendere e/o differire ogni attività di formazione, addestramento, convegnistica o congressuale, manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone;
  6. gli incontri all’esterno dell’azienda sono da annullare, salvo motivi urgenti o inderogabili da valutare di volta in volta

 Si richiama, altresì, il senso di responsabilità individuale in caso di sintomi influenzali (febbre a 37,5°) o problemi respiratori:

N.B. l’indicazione perentoria è di non presentarsi al lavoro, contattando direttamente il “112” che valuterà ogni singola situazione ed attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie proposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio

 L’azienda dovrà continuare ad adottare misure igieniche di prevenzione generale del contagio, informando e aggiornando i dipendenti circa l’evoluzione delle misure di contenimento.

In tal senso, si richiama ulteriormente alla responsabilità personale e si raccomanda di attenersi rigorosamente alle misure igienico-sanitarie previste dal decreto:

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. c) evitare abbracci e strette di mano;
  4. d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
  7. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Si allega DPCM 8 marzo 2020 pubblicato su GU n. 59: DPCM 8 marzo 2020 pubblicato su GU n. 59

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