30 Gen ADEMPIMENTI TRIBUTARI – NOVITÀ DEL DLGS. 8.1.2024 N. 1
PREMESSA
Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”).
Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
- ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:
- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale
Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.
Disciplina transitoria per i soggetti “non solari”
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
- ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DEL MODELLO 730
Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).
Disposizioni attuative
Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.
Estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”
In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”, con la conseguenza che:
- possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.
- ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
L’art. 19 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:
- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.
L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.
Controlli formali
Alle dichiarazioni precompilate presentate dai descritti soggetti, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.
- SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
L’art. 12 del DLgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.
Decreto attuativo
I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.
Decreto attuativo
Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI
Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.
Crediti d’imposta agevolativi
Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (quindi, ad esempio, dai modelli REDDITI 2024).
- MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATA IN DICHIARAZIONE – ESCLUSIONE DELLA DECADENZA
L’art. 13 del DLgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).
Aiuti di Stato o aiuti “de minimis”
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” di cui all’art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l’inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l’illegittimità dell’aiuto.
- MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE
Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:
- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).
Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.
Esercizio dell’opzione in dichiarazione
Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
- MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)
Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.
- REGIME PREMIALE ISA – INCREMENTO DEL LIMITE PER L’ESONERO DAL VISTO DI CONFOMRITA’ O DALLA GARANZIA
Con l’art. 14 del DLgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini:
- della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.
10.1 Compensazione “orizzontale” dei crediti
Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:
- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.
10.2 Rimborsi iva
Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.
10.3 Operatività dei nuovi limiti
Nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l’operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.
Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l’altro, per la compensazione “orizzontale” e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.
Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.
- INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA
L’art. 9 co. 1 – 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:
- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Decorrenza
Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.
- VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONIAi sensi dell’art. 9 co. 4 – 5 del DLgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:
- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.
- ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO
L’art. 3 del DLgs. 1/2024 esonera i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).
Decorrenza
La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all’annualità 2024.
- SOSPENSIONE DELL’INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:
- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.
Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.
- ACCESSO AI SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – MODELLO UNICO DI DELEGA
L’art. 21 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.
Durata della delega
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Rinuncia alla delega
L’intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui