BONUS 200€

Il DL 50/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) ha introdotto il “bonus” da 200 euro, destinato a diverse categorie di lavoratori, pensionati o percettori di misure di sostegno al reddito.

LAVORATORI DIPENDENTI

Il bonus spetta a tutti i lavoratori che abbiano fruito della riduzione dei contributi INPS a loro carico in misura pari all’0,80% %, ovvero con imponibile previdenziale non superiore a € 2.692 mensili, per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d’ufficio dall’INPS.
Il bonus verrà erogato con la retribuzione percepita nel mese di luglio 2022 e spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro.
I datori di lavoro che anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili; l’indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Al fine di ottenere il bonus i dipendenti dovranno inviare al datore di lavoro una specifica dichiarazione di essere in possesso dei requisiti (bozza in allegato).
I lavoratori domestici dovranno presentare domanda direttamente all’INPS.

TITOLARI DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE, PENSIONI DI INVALIDITÀ, MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

A tutti i soggetti titolari di prestazioni assistenziali aventi decorrenza entro il 30 giugno 2022, il bonus sarà erogato automaticamente dall’INPS o dall’ente che eroga il trattamento a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.

PERCETTORI DI NASPI, DIS-COLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Il bonus spetta a condizione che il contratto di collaborazione sia in essere al 18 maggio 2022 e il reddito imponibile ai fini IRPEF non sia superiore ai € 35.000,00 per il 2021.
I collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dovranno presentare domanda direttamente all’INPS.

NUCLEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Il bonus spetta se nel nucleo non vi sono soggetti percettori del bonus ad altro titolo e sarà erogato d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022.

PERCETTORI DELLE INDENNITÀ PER COVID-19

I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”, rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus in via automatica da parte dell’INPS.

ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

Potranno presentare domanda all’INPS le seguenti categorie:
• lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;
• titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
• incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata preso l’INPS.
Al 16 giugno 2022 il Decreto non è stato ancora convertito in legge e pertanto l’erogazione del bonus potrebbe subire variazioni.

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