CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

Con gli artt. 6 – 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e con­tribuenti forfetari ex L. 190/2014).

Attraverso tale istituto è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 l’adesione al concordato preventivo è prevista, in sede di prima applicazione, per il solo periodo d’imposta 2024.

Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.

Il concordato preventivo biennale è stato oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante:

  • la circ. 17.9.2024 n. 18, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sistematici sul nuovo istituto;
  • la ris. 19.9.2024 n. 48, con la quale sono stati approvati i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito concordato incrementale rispetto a quello dichiarato e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con il metodo storico.

Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.

  1. TERMINE DI ADESIONE AL CONCORDATO

L’adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”.

Trattandosi di un termine perentorio, l’accettazione della proposta:

  • può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini (cioè presentata entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”);
  • ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine).
  1. SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA

Il concordato preventivo è applicabile se il soggetto (ISA o forfetario) non ha debiti per tributi am­ministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza ir­revo­cabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

L’adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il con­tribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.

Con riferimento al suddetto limite di 5.000,00 euro per debiti fiscali e contributivi che impedisce l’accesso al concordato, viene chiarito che:

  • riguarda il complessivo ammontare dei debiti, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
  • va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
  • nella sua determinazione, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.
  1. CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVA AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Al riguardo viene precisato che:

  • assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda;
  • non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
  1. VERIFICA DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al CPB 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici (come nel caso dei soggetti multiattività).

Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia (salvo che la fattispecie non costituisca anche un’ipotesi di cessazione del concordato, come nel caso in cui sia superato il limite di ricavi o compensi di 7.746.853,50 euro).

  1. SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI PER IL REGIME FORFETARIO

Il contribuente in regime forfetario che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta CPB, né come soggetto forfetario né come soggetto ISA (il chiarimento non esamina l’ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro).

Se, nel corso del 2024, viene superata la soglia di 100.000,00 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000,00 euro), il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024.

  1. MAGGIORAZIONE DEGLI ACCONTI 2024 CALCOLATI CON il METODO STORICO

Per coloro che aderiscono al concordato preventivo, se gli acconti 2024 delle imposte sono determinati con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione.

6.1 SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA

Nel concordato preventivo di società o associazioni in regime di trasparenza (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR), la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.2 VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2024, ossia entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato) per i soggetti “solari”.

Per il versamento della maggiorazione si utilizzano nel modello F24 i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 19.9.2024 n. 48:

  • “4068”, in relazione alla maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi per i soggetti ISA persone fisiche;
  • “4069”, in relazione alla maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi per i soggetti ISA diversi dalle persone fisiche;
  • “4070”, in relazione alla maggiorazione dell’acconto IRAP;
  • “4072”, in relazione alla maggiorazione dell’acconto per i soggetti forfetari.

In sede di compilazione del modello F24:

  • i codici tributo “4068”, “4069” e “4072” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”;
  • il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni”, unitamente al codice della Regione.

6.3 SCOMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE

In sede di saldo dell’imposta dovuta, tale maggiorazione sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce (es. IRPEF, IRES o IRAP).

In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione potrà essere utilizzato in com­pensazione tramite il modello F24, con le consuete modalità, anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

  1. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Ai sensi dell’art. 20-bis del DLgs. 13/2024, il maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato può essere assoggettato a un’imposta sostitutiva opzionale, limitata alle imposte dirette e relative addizionali.

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile è determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025; il punteggio ISA da considerare per individuare l’aliquota applicabile ai soggetti ISA è quello relativo al periodo d’imposta 2023.

La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto ad imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.

7.1 SOGGETTI FORFETARI

Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sostitutiva in esame è disciplinata dall’art. 31-bis del DLgs. 13/2024.

A tali fini si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (si tratta, quindi, del valore del rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024, relativo al 2023).

7.2 SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA

In caso di adesione al concordato preventivo da parte di società o associazioni in regime di trasparenza (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR), l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.

7.3 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame si utilizzano nel modello F24 i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 19.9.2024 n. 48:

  • “4071”, in relazione all’imposta sostitutiva CPB dei soggetti ISA;
  • “4073”, in relazione all’imposta sostitutiva CPB dei soggetti forfetari.

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”;
  • in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato “0101”.

Rateizzazione

L’imposta sostitutiva in esame può essere versata anche in forma rateale.

In tal caso, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” del modello F24 è valorizzato nel formato “NNRR”, dove:

  • “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
  • “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui