FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023 – INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 3.000 EURO – CONDIZIONI

L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico. Tali benefits potranno essere erogati anche solo ad alcuni dipendenti a discrezione del datore di lavoro.

Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.

FIGLI FISCALMENTE A CARICO

I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:

  • se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

ESTENSIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE

Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:

  • al servizio idrico integrato;
  • all’energia elettrica;
  • al gas naturale.

DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO

Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indican­do i codici fiscali dei figli a carico. In allegato bozza della dichiarazione:

Allegato_22.05.2023.

Nota bene:

  • Il DL 48/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
  • Rimaniamo in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca se la nuova disposizione sulla non imponibilità dei fringe benefits sino a Euro 3.000,00 possa essere estesa anche ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

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