22 Mag FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023 – INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 3.000 EURO – CONDIZIONI
L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico. Tali benefits potranno essere erogati anche solo ad alcuni dipendenti a discrezione del datore di lavoro.
Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
FIGLI FISCALMENTE A CARICO
I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:
- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
ESTENSIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE
Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:
- al servizio idrico integrato;
- all’energia elettrica;
- al gas naturale.
DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO
Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico. In allegato bozza della dichiarazione:
Nota bene:
- Il DL 48/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
- Rimaniamo in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca se la nuova disposizione sulla non imponibilità dei fringe benefits sino a Euro 3.000,00 possa essere estesa anche ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
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