NOVITÀ RELATIVE AL LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Sin dall’inizio dell’emergenza COVID, si è fatto ricorso allo svolgimento del rapporto di lavoro con la modalità del Lavoro Agile e nelle ultime settimane ci sono state alcune novità, di cui l’ultima con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022 n. 221 della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, che prevede l’opportunità di continuare ad utilizzare il lavoro agile, in regime semplificato, sino al 31 dicembre 2022.

Il lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita, in parte, all’interno dell’azienda e, in parte, all’esterno, senza necessità di individuare una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

Durante il periodo di emergenza Covid questa modalità di esecuzione della prestazione è stata favorita da procedure semplificate rispetto alla normativa ordinaria.

La situazione ad oggi è la seguente.

PROCEDURA ORDINARIA

È richiesta la sottoscrizione di un accordo, in forma scritta tra impresa e dipendente, e la successiva comunicazione al Ministero del Lavoro, in merito all’esistenza di un accordo individuale. L’accordo va sottoscritto e conservato dal datore di lavoro, ai fini della prova e della regolarità amministrativa, per 5 anni dalla sottoscrizione.

La comunicazione è telematica e deve contenere i dati del lavoratore ed il periodo in cui la prestazione lavorativa sarà svolta in modalità agile. La comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile. Nella prima fase di applicazione della procedura, l’obbligo di comunicazione (ma non quello di sottoscrizione degli accordi) potrà essere assolto entro il 1° Novembre 2022, per gli accordi sottoscritti dal 1° Settembre 2022.

Si sottolinea che tale obbligo decorre dal 1° settembre 2022 soltanto per i nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (anche proroghe) di precedenti accordi. Per gli accordi antecedenti al 1° settembre restano valide le comunicazioni eseguite con le modalità della disciplina previgente.

Tale procedura è già una semplificazione rispetto alla previdente normativa ed è applicabile dal 1° settembre 2022. In precedenza era previsto anche l’invio al Ministero di copia dell’accordo individuale.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Innanzitutto si segnala che la procedura semplificata è stata prorogata al 31 dicembre 2022 (in precedenza

era fino al 31 agosto 2022) nel corso della conversione in legge del DL Aiuti-bis.

È applicabile per il solo settore privato ed è valida anche in assenza di accordi individuali sottoscritti.

La semplificazione consiste nell’invio al Ministero dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione in modalità agile.

Ad oggi, in merito all’obbligo di sottoscrivere un accordo di lavoro agile, possiamo considerare quanto segue:

  • il ricorso alla procedura semplificata, applicabile sino al 31 dicembre 2022, non preclude la possibilità di sottoscrivere un accordo di lavoro agile (tale facoltà era prevista anche durante l’emergenza sanitaria), pertanto il datore di lavoro e il dipendente potrebbero decidere di stipulare gli accordi previsti dalla disciplina ordinaria, per regolamentare in maniera più puntuale la modalità di esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
  • gli accordi di lavoro agile sottoscritti nell’intervallo temporale che va dal 1° settembre fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, sono giuridicamente validi;
  • il ricorso al lavoro agile in assenza di accordo individuale, sorto prima del 31 agosto e proseguito dopo il 1° settembre, non dovrà, a seguito della proroga, essere obbligatoriamente formalizzato in un accordo.

Prorogato al 31 dicembre 2022, anche:

  • il diritto, per i genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, lavoratori dipendenti del settore privato, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Restiamo a Vostra disposizione qualora interessati alla sottoscrizione di accordi individuali con i vostri dipendenti.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui