13 Gen Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Riferimento normativo: art.13 D.L. n.146/2021 convertito in legge dalla L. n.215/2021.
Ambito di applicazione: tutti i rapporti di lavoro autonomo non esercitato abitualmente riconducibili alla definizione di contratto d’opera di cui all’art. 2222 Codice Civile.
Esclusioni:
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art. 54bis D.L. n.50/2017 (ex Voucher/“Libretto famiglia”);
- Lavoro autonomo esercitato abitualmente (lavoratori autonomi con partita iva) se la prestazione rientra nell’attività tipica del professionista;
- Lavoro autonomo occasionale gestito da piattaforme digitali (cosiddetti “Riders”).
Decorrenza obbligo di comunicazione:
- Per i rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 21/12/2021 e l’11/01/2022, anche se già terminati, e per quelli instaurati prima del 21/12/2021 ma ancora in corso, la comunicazione deve essere fatta entro il 18/01/2022 (compreso);
- Per i rapporti instaurati a partire dal 12/01/2022 la comunicazione deve essere fatta prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Modalità di comunicazione: la comunicazione deve essere fatta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, cioè il luogo dove si svolge la prestazione, tramite SMS o posta elettronica ordinaria (gli indirizzi mail sono indicati nella Nota INL allegata alla presente Flashnews). Considerato che le comunicazioni vengono trasmesse tramite posta elettronica ordinaria e non tramite PEC, gli ispettori potranno richiedere l’esibizione delle comunicazioni inviate durante le loro verifiche, si raccomanda pertanto di conservare copia di tutte le comunicazioni trasmesse.
Contenuto della comunicazione (i dati possono essere inseriti nel corpo della mail oppure allegate un file):
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell’attività;
- Data inizio della prestazione e presumibile durata della stessa. Nel caso in cui la prestazione non sia stata completata entro il periodo indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- Ammontare del compenso stabilito.
Annullamento della comunicazione: una comunicazione potrà essere annullata o modificata in qualunque momento antecedente rispetto all’inizio della prestazione.
Sanzioni: si applica la sanzione amministrativa pari ad un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La sanzione è applicabile anche nel caso in cui la prestazione si protragga oltre il periodo indicato nella comunicazione.
Si allegano:
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