OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO DIPENDENTI CHE SVOLGONO LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE PESANTI E FATICOSE

I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale che svolge lavorazioni particolarmente pesanti e faticose devono comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei suddetti dipendenti, entro il 31 marzo 2023.

Ai sensi di legge, per lavorazioni particolarmente pesanti e faticose si intendono:

1. Lavoratori che svolgono le seguenti attività:

  • “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto” con carattere di prevalenza e continuità.

2. Lavoratori dipendenti notturni se rientrano in una di queste due categorie di lavoratori:

  • i lavoratori a turni, che prestano la loro attività, nell’ambito del lavoro a turni, per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • al di fuori dei casi sopra indicati i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

 

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell’applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito.

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