20 Mar Opportunità di sospensione della ritenuta d’acconto
Il DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) offre a talune categorie di soggetti (lavoratori autonomi, agenti, rappresentanti) l’opportunità di fare espressa richiesta ai loro committenti di non applicare, per il periodo tra il 17/3/2020 (data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.) e il 31/3/2020, la ritenuta d’acconto in fase di corresponsione del compenso/provvigione purché persistano le seguenti condizioni:
- Domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia;
- Compensi/Ricavi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta 2019;
- Mancato sostenimento da parte del percipiente, nel corso del mese di febbraio 2020, di spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato;
- Presentazione di una apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi del comma 7 dell’articolo 62 DL 18/2020.
All’atto della ricezione della suddetta dichiarazione da parte del percipiente, occorrerà sospendere l’applicazione della ritenuta d’acconto in fase di pagamento dei compensi/provvigioni (corrispondendo quindi il compenso lordo).
Il percipiente (lavoratore autonomo, agente, rappresentante) avrà infatti l’obbligo di versare in autonomia tale ritenuta con F24 in un’unica soluzione entro il maggior termine del 1/6/2020 (31 maggio cade di domenica) o in cinque rate mensili a decorrere da tale data.
Ad oggi non è ancora stato chiarito se utilizzare, nell’F24, il codice tributo 1040, per cui restiamo in attesa di successive indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Non è da escludere che tale sospensione venga prorogata anche oltre il 31 marzo 2020.
Si riporta una bozza della dichiarazione da inviare al committente nel caso la fattura sia stata già emessa:
<<Si chiede di non effettuare la ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25, DPR n. 600/73, ai sensi dell’articolo 62, comma 7, del DL n. 18/2020, in relazione alla fattura n …… del …….. se pagata entro il 31 marzo 2020 (attuale scadenza della sospensione)>>.
Si riporta una bozza di quanto esporre nella fattura, nel caso venga emessa nei prossimi giorni ed entro l’attuale scadenza della sospensione (31 marzo 2020):
<<Ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25, DPR n. 600/73, non esposta e da non applicare, ai sensi dell’articolo 62, comma 7, del DL n. 18/2020, qualora il relativo pagamento avvenga entro il 31 marzo 2020 (attuale scadenza della sospensione)>>
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