“PATENTE A PUNTI” PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CHIARIMENTI

PREMESSA

L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l’art. 27 del DLgs. 81/2008, ha introdotto a partire dall’1.10.2024 la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

  • sospensione;
  • revoca;
  • incremento o decurtazione dei crediti.

Vi suggeriamo di entrare in contatto con il Vostro RSPP al fine di ottenere ulteriori informazioni in merito all’obbligatorietà della “patente a punti” per la Vostra azienda.

Disposizioni attuative

La misura è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.9.2024 n. 221.

Chiarimenti ufficiali

Con la successiva circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo.

  1. AMBITO APPLICATIVO

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

  • per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento ri­conosciuto secondo la legge italiana.

1.1 SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi da tale obbligo:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla

1.2 REQUISITI

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

2. RILASCIO DELLA PATENTE

2.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La patente deve essere richiesta all’INL tramite l’apposito portale, attivo dall’1.10.2024.

La domanda può essere presentata:

  • dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo;
  • anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

2.2 MODALITA’ DI RILASCIO DELLA PATENTE

La patente è rilasciata in formato digitale e contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

2.3 PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31.10.2024

In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
  • utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Dall’1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

  1. CREDITI DELLA PATENTE

La patente parte da 30 crediti base e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).

In particolare è possibile suddividere i crediti in:

  • crediti base;
  • crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
  • crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
  • crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro).

 

3.1 DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL.

Contestazione di più violazioni

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

3.2 IMPORTO MASSIMO DEI CREDITI

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

3.3 IMPORTO MINIMO DEI CREDITI

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

3.4 FUSIONE E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fu­­­sione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’im­pren­ditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

  1. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

La patente può essere sospesa o revocata.

4.1 SOSPENSIONE

La patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

  • la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, al­meno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
  • l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di es­sere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.

4.2 REVOCA

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

  1. SANZIONI

L’impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

  • a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
  • all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui