TASSO DI INTERESSE LEGALE – RIDUZIONE AL 2,5% DAL 2024 – EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. RIDUZIONE AL 2,5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall’1.1.2024.

2. EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

2.1 Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
  • allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
  • al 2,5%, dall’1.1.2024 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2023, che verrà effettuato il 20.2.2024, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • del 5%, per il periodo 1.12.2023 – 31.12.2023;
  • del 2,5%, per il periodo 1.1.2024 – 20.2.2024.

2.2 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

La riduzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive al­la prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;

acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della pri­ma rata;

conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate succes­sive alla prima.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si pro­trae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene ra­teiz­­zato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle succes­sive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

2.3 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dal DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate pre­viste dal DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136, c.d. “pace fiscale”, in particolare:

  • la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazio­ne e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sen­si dell’art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agen­zia delle Entrate, pen­denti al 24.10.2018, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018.

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale a­p­pli­­cato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

 2.4 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni age­volate previste dalla legge di bilancio 2023

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, in particolare:

  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (art. 1 co. 179);
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 1 co. 180 – 185);
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186 – 205);
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 – 212);
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1 co. 219 – 221-bis).

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale a­p­pli­cato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

 2.5 Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­mi­nati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

2.6 Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle par­te­ci­pazioni e dei terreni

La riduzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta so­stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

2.7 Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle impo­ste indirette

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2024.

3. EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall’1.1.2024, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­­mi­­ni­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pa­ga­mento a partire dall’1.1.2024.

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